| Note informative sulla regolamentazione degli impianti di telecomunicazioni |
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Pagina 1 di 2 {xtypo_rounded2} L'esplosione delle comunicazioni e la deregulation a cui il settore delle telecomunicazioni è stato soggetto in questi ultimi anni, hanno portato un gran numero di nuove società installatrici di impianti telefonici o voce dati a impegnarsi con vari titoli in questo comparto di mercato, spesso senza conoscere la normativa tecnica necessaria per realizzare gli impianti a regola d'arte. Fra l'altro non sono stati ignorati soltanto gli aspetti tecnici ma spesso anche quelli legislativi che regolano le attività di quest'area. {/xtypo_rounded2}
Le aziende però devono sapersi tutelare sotto questo aspetto. Se nel settore degli impianti in generale e di quelli elettrici in particolare, tutti hanno sentito parlare della legge 46/90 per la sicurezza degli impianti e molte persone, come inquilini o come responsabili aziendali, si sono dovute impegnare, anche economicamente, per rendere gli impianti interessati idonei a quella normativa, pochi invece sanno che anche il settore degli impianti interni di telecomunicazioni allacciati alla rete pubblica ha un suo regolamento da rispettare come previsto dalla legge. Inoltre esiste una serie di norme nazionali e internazionali a cui attenersi per realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte riconosciuta. La legge che regola il settore è la n. 109/91 insieme al decreto ministeriale di attuazione 314/92. La legge e il suo regolamento sono tuttora valide e prevedono che, come indicato nell'allegato 13 del decreto ministeriale, in fase di allacciamento dell'impianto interno del cliente alle linee pubbliche, venga compilata da parte della ditta installatrice autorizzata una scheda, che deve essere controfirmata anche dal cliente, e poi inviata a cura dell'installatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al gestore della rete pubblica (una volta era SIP, oggi è Telecom Italia). Occorre poi precisare che nonostante l'ex monopolista si sia trasformato, dalla data della legge e del suo decreto ad oggi, da azienda pubblica a società privata (attualmente non è più nemmeno l'unica società concessionaria per il servizio pubblico di telecomunicazioni), la legge 109/91 e il suo decreto ministeriale 314/92 non sono stati modificati: pertanto Telecom Italia resta ancora oggi la destinataria della comunicazione dell'avvenuto allacciamento di un impianto privato alla rete pubblica. Ad esempio, mentre nel periodo 1991-92 (anni di creazione delle leggi) l'unica rete pubblica di telecomunicazioni era gestita da SIP/Telecom Italia, in questi ultimi anni sono state costruite altre reti da società concessionarie di servizi pubblici, come per esempio Albacom, Infostrada, Colt o Fastweb, le cui infrastrutture diventano quindi reti pubbliche di telecomunicazioni. In questi vari casi allora, potrebbe non sembrare logico pensare che la scheda di certificazione dell'allacciamento, come previsto dall'Allegato 13 del DM 314/92, debba essere inviata a Telecom Italia. n ogni caso, tornando alle regole che l'azienda deve rispettare, quando la scheda viene inviata a Telecom (di cui ignoriamo la gestione successiva) da parte dell'installatore autorizzato, al cliente resta comunque una copia, che fa testo sulla regolarità di certificazione e collaudo dell'impianto allacciato alla rete pubblica. Il proprietario dell'impianto potrà esibire tale copia in caso di controllo o di contenzioso con il gestore della rete pubblica. Alcuni casi di contenzioso I casi più frequenti di contenziosi si sono verificati ad esempio quando, specie a fronte di collegamenti di tipo ISDN (Integrated Service Digital Network), per vari motivi, come ben sanno molti installatori, le prestazioni dei collegamenti degradano e allora l'azienda chiede il controllo delle linee da parte del gestore. A questo punto capita spesso che i tecnici del gestore cerchino di "scaricare" l'eventuale problema sulla controparte chiedendo la certificazione e la documentazione dell'impianto, gli estremi di omologazione degli apparati connessi e così via, con l'eventuale applicazione di sanzioni nel caso in cui tutto ciò non venga loro documentato in maniera adeguata. Altri casi nascono ad esempio con l'installazione gratuita, o a prezzi scontatissimi, di centralini presso clienti da parte di nuove società di telecomunicazioni le quali, per catturare il traffico e istradarlo sulla propria rete, configurano il centralino in modo tale che anteponga il prefisso della propria rete in base al numero selezionato. In molti casi di questo tipo si è verificato che la nuova compagnia telefonica non rilasciasse la certificazione dell'impianto e che i clienti, riscontrando problemi nei collegamenti con le linee e chiedendo l'intervento tecnico da parte del gestore della rete pubblica, si sentissero minacciare di disconnessione dell'impianto, con possibile denuncia all'Ispettorato delle Comunicazioni competente per l'applicazione dell'eventuale sanzione economica. Infine, interventi con veri e propri controlli sulla regolarità degli allacciamenti sono stati effettuati da ispettori delle Comunicazioni che, forse in seguito a segnalazioni e denunce sporte da parte di installatori autorizzati contro quelli che non lo erano e che facevano loro concorrenza sleale, sono intervenuti presso aziende che all'oscuro di tutta la materia avevano utilizzato i servizi di installatori non autorizzati. Queste aziende alla fine hanno dovuto regolarizzare l'allacciamento dell'impianto rivolgendosi a quelli certificati. |


